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S T A T U T O
Dell’Associazione Filatelica Numismatica “LA LANTERNA”
ARTICOLO 1 COSTITUZIONE L’Associazione Filatelico Numismatica “LA LANTERNA”, costituita a Genova con atto notarile registrato all’Ufficio del Registro di Genova il 15.12.1982 col numero 21023, si è dato il seguente nuovo Statuto approvato dall’Assemblea Straordinaria dei soci del 27.3.2011 ed entrato immediatamente in vigore:
ARTICOLO 2 NATURA E SCOPI L’Associazione Filatelico Numismatica “La Lanterna” riunisce cultori e collezionisti di filatelia, numismatica e di alti settori del collezionismo; ha lo scopo di favorire le relazioni fra i suoi aderenti, e fornire loro l’assistenza necessaria per iniziare una collezione, svilupparla e montarla per partecipare ad esposizioni a concorso, promuovendo anche incontri periodici di scambio, mostre filateliche e numismatiche, convegni, riunioni e conferenze culturali. L’Associazione può provvedere alla pubblicazione di studi, monografie, libri e riviste attinenti la filatelia, la numismatica ed il collezionismo in generale. Si propone inoltre di propagandare la filatelia e la numismatica fra i giovani, per favorire il loro interessamento a queste attività ricreative e culturali. Le modalità, le collaborazioni ed i tempi di realizzazione sono demandati al Consiglio Direttivo. L’Associazione è apolitica, aconfessionale e senza fini di lucro.
ARTICOLO 3 DURATA La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.
ARTICOLO 4 SOCI Possono far parte dell’associazione i collezionisti, gli studiosi ed appassionati di filatelia, di numismatica, e di altri settori del collezionismo. Possono aderire anche enti, associazioni e circoli che si occupano di collezionismo. La qualifica di socio si perde per morte, dimissioni od espulsione. I soci si distinguono in: ONORARI: sono proposti dal Consiglio Direttivo e nominati dall’Assemblea per particolari benemerenze acquisite nella letteratura, giornalismo, editoria e in qualsiasi altra forma di propaganda a favore dell’Associazione, della filatelia o della numismatica in generale e sono esentati dal pagamento della quota sociale. ORDINARI: sono i soci in regola con il pagamento della quota annuale, che è uguale per tutti. Dette quote non sono trasmissibili. COLLETTIVI: sono enti, associazioni culturali e ricreative, gruppi aziendali e circoli che aderiscono collettivamente all’Associazione e che possono usufruire di un regime speciale di tesseramento. Gli associati dei suddetti sodalizi non potranno ricoprire cariche sociali, salvo che non siano iscritti da almeno un anno anche alla nostra Associazione. Essi godranno degli stessi diritti-doveri degli altri soci, salvo il diritto al voto che sarà uno soltanto per sodalizio. Le forme e le modalità di ammissione sono di competenza del Consiglio Direttivo. ESTERNI O CORRISPONDENTI: sono i soci residenti fuori della Liguria, che pagano una quota ridotta al cinquanta per cento. GIOVANILI: sono soci che godono della gratuità della quota sociale finché non superano i 18 anni d’età.
ARTICOLO 5 AMMISSIONE DEI SOCI L’accettazione delle domande di ammissione è di competenza del Consiglio Direttivo, il quale decide in modo insindacabile.
ARTICOLO 6 OBLLIGHI DEI SOCI I soci dovranno versare all’Associazione una quota annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo, salvo le eccezioni già viste e dovranno tenere un comportamento corretto e leale nei confronti degli altri soci e invitati. Le riunioni di scambio sono regolamentate dal Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 7 BENI DELL’ASSOCIAZIONE Sono alcuni mobili e attrezzature, la biblioteca sociale, il fondo di cartoline edite in eccesso in occasione di passate manifestazioni e alcune medaglie avanzate per lo stesso motivo. Le entrate dell’Associazione sono costituite da: · Quote annuali degli Associati · Eventuali regalie di enti o di privati · Eventuali residui attivi della gestione sociale
ARTICOLO 8 AMMINISTRAZIONE DEI BENI I beni dell’Associazione sono amministrati dal Consiglio Direttivo, con obbligo di rendiconto economico e finanziario annuale in sede di Assemblea ordinaria o in caso di cessazione del mandato. Per nessun motivo potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto utili, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla Legge.
ARTICOLO 9 SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE Dovrà essere deliberata da un’Assemblea Straordinaria su proposta del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un terzo dei Soci in regola col pagamento della quota annuale. Per la sua validità, a tale Assemblea dovranno intervenire di persona o per delega almeno due terzi dei Soci. Lo scioglimento potrà essere deciso con l’approvazione di almeno tre quarti dei presenti. In caso di scioglimento l’Assemblea nomina uno o più liquidatori, e dispone che gli eventuali residui attivi vengano devoluti a fini di pubblica utilità, conformi ai fini istituzionali dell’Associazione.
ARTICOLO 10 ACCETTAZIONE DELLE NORME STATUTARIE La qualifica di socio comporta l’incondizionata accettazione del presente Statuto.
ARTICOLO 11 ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE Sono Organi dell’Associazione: · L’Assemblea ordinaria e straordinaria · Il Consiglio Direttivo · I Probiviri · I Revisori dei Conti ARTICOLO 12 CARICHE SOCIALI Le cariche sociali sono a titolo gratuito, hanno durata di tre anni e sono rinnovabili.
ARTICOLO 13 ASSEMBLEA DEI SOCI L’Assemblea dei soci è ordinaria e straordinaria e si riunisce nel luogo ritenuto più idoneo dal Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 14 CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA L’Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo entro il 31 marzo di ogni anno con esposizione di apposito avviso in sede, almeno dieci giorni prima della data di riunione; la convocazione deve contenere l’ordine del giorno, il luogo di convocazione e l’ora.
ARTICOLO 15 COSTITUZIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA L’Assemblea ordinaria è costituita da tutti i soci presenti o rappresentati per delega, in regola con la quota sociale. Essa è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza o rappresentanza della metà più uno dei soci o, in seconda convocazione, un’ora dopo la prima con qualsiasi numero di soci.
ARTICOLO 16 DELIBERE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA Le delibere dell’Assemblea ordinaria sono approvate con la maggioranza della metà più uno dei soci presenti o rappresentati per delega e sono vincolanti per tutti i soci.
ARTICOLO 17 COMPETENZA DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA L’Assemblea ordinaria dei soci: · esamina ed approva il rendiconto economico e finanziario annuale · procede alle elezioni dei soci alle cariche · nomina i soci onorari · provvede su ogni altra materia che non sia di competenza dell’Assemblea straordinaria.
ARTICOLO 18 CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA L’Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo quando ne facciano richiesta scritta e controfirmata almeno un terzo dei soci in regola con la quota sociale; può essere convocata inoltre dal Consiglio Direttivo stesso ogni qualvolta lo riterrà opportuno. L’Assemblea straordinaria è convocata almeno quindici giorni prima della data di riunione con esposizione di apposito avviso in sede. La convocazione deve contenere l’ordine del giorno, il luogo e l’ora della convocazione. Non è ammessa la discussione di argomenti non compresi nell’ordine del giorno.
ARTICOLO 19 COSTITUZIONE E DELIBERE DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA L’Assemblea straordinaria è costituita dai soci presenti o rappresentati per delega, in regola con la quota sociale, che costituiscano almeno due terzi degli iscritti. Le delibere relative sono approvate con la maggioranza dei due terzi dei soci presenti o rappresentati. Qualora in prima convocazione non si raggiunga il numero legale dei due terzi dei soci presenti o rappresentati, l’Assemblea verrà riconvocata in seconda istanza un’ora dopo, con le modalità previste dagli articoli 15 e 16 del presente Statuto.
ARTICOLO 20 COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA L’Assemblea straordinaria dei soci decide: · sulle modifiche al presente statuto · sullo scioglimento dell’Associazione, liquidazione e relativi provvedimenti · su ogni altra materia non di competenza dell’Assemblea ordinaria.
ARTICOLO 21 DISPOSIZIONI COMUNI ALLE ASSEMBLEE Le Assemblee dei soci sono presiedute da un socio nominato dall’Assemblea stessa. L’Assemblea in caso di elezioni nominerà anche due scrutatori fra i soci presenti, e in ogni caso un segretario che redigerà il verbale relativo. Detto verbale sarà sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea, oltre che dal socio verbalizzante.
ARTICOLO 22 DIRITTO DI VOTO - DELEGHE Ciascun socio maggiorenne ha diritto ad un voto. Ogni socio in regola con la quota sociale può farsi rappresentare alle assemblee previo rilascio di delega scritta ad altro socio. Ogni socio non può rappresentare per delega più di dieci soci.
ARTICOLO 23 CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio Direttivo viene eletto ogni tre anni ed è composto da cinque soci eletti dall’Assemblea. Esso assegna nel suo seno le seguenti cariche sociali: · Presidente · Vicepresidente · Segretario · Tesoriere Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell’Associazione. In caso di contrazione del numero dei soci sotto le cento unità, l’Assemblea Ordinaria potrà ridurre il Consiglio Direttivo a tre membri, concentrando nella stessa persona due delle tre cariche sociali diverse da quella di Presidente. Alle riunioni è invitato a partecipare in veste di consulente, chi ha coperto in passato la carica di Presidente. Sono esclusi dalle cariche sociali i soci con meno di un anno d’anzianità d’iscrizione. I membri del Consiglio Direttivo decadono dalla carica in caso di mancata partecipazione non giustificata per tre volte consecutive alle riunioni.
ARTICOLO 24 COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio Direttivo deve: · convocare le Assemblee dei soci · eseguire i deliberati delle Assemblee · autorizzare le spese che esulano dall’ordinaria gestione · nominare i delegati preposti alle attività dell’Associazione · fissare la quota associativa per l’anno successivo, che dovrà essere versata entro gennaio di ogni anno · sollecitare i soci morosi a versare la quota annuale, avvertendoli che in mancanza di rinnovo entro fine marzo saranno considerati decaduti · autorizzare eventuali azioni legali sia attive che passive · realizzare i fini indicati nell’Articolo 2 del presente Statuto.
ARTICOLO 25 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio Direttivo è convocato senza alcuna particolare formalità dal Presidente o da un Consigliere quando sia necessario e quando lo richieda il presente Statuto.
ARTICOLO 26 RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio Direttivo si riunisce sotto la direzione del Presidente, o in mancanza del Vicepresidente. Di ogni riunione il Segretario o chi per esso redige apposito verbale. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno tre membri (due membri in caso di Consiglio Direttivo di tre membri). A parità di voti prevale il voto del Presidente.
ARTICOLO 27 DIMISSIONI DALLE CARICHE SOCIALI Il Consigliere in caso di dimissioni deve continuare nell’esercizio delle sue funzioni per non oltre un mese, fino alla nomina del suo successore. I Consiglieri dimissionari o deceduti sono sostituiti per surrogazione dal socio non eletto che ha riportato il maggior numero di voti alle elezioni. Se del caso, il Consiglio Direttivo provvederà ad una nuova assegnazione delle cariche nel proprio seno.
ARTICOLO 28 REVISORI DEI CONTI Il rendiconto annuale è sottoposto al controllo di due Revisori dei Conti eletti dall’Assemblea ordinaria nell’ambito degli associati. In caso di dimissioni o d’impedimento permanente subentra nell’incarico il primo dei non eletti.
ARTICOLO 29 PROBIVIRI Sono eletti in numero di due dall’Assemblea ordinaria tra i soci di specchiata moralità. In caso di dimissioni o d’impedimento permanente subentra nell’incarico il primo dei non eletti. Nell’eventualità di controversie fra i soci, i probiviri decidono, anche disgiuntamente, con effetto immediato e inappellabile. Inoltre, su segnalazione del Comitato Direttivo, decidono eventuali sanzioni disciplinari a carico dei soci. I Probiviri agiscono di propria iniziativa, su segnalazione di qualsiasi interessato o per richiesta delle parti.
ARTICOLO 30 RICHIAMO ALLO STATUTO DELLA FSFI E DEL CODICE CIVILE Per quanto non regolato dal presente Statuto si fa espresso rinvio allo Statuto della Federazione fra le Società Filateliche Italiane cui l’Associazione è affiliata, nonché alle norme in materia associativa dettate dal Codice Civile, e alla Legge quadro sulle associazioni senza fini di lucro. |